Sanzioni amministrative - Mancata ottemperanza nei termini alle richieste della CONSOB (in particolare: nel caso di possibile abuso di informazioni privilegiate) - Conseguente sanzione amministrativa di natura "punitiva", introdotta in esecuzione di uno specifico obbligo imposto dal diritto dell'Unione europea - Possibile contrasto con il diritto fondamentale dell'individuo a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria, di cui agli artt. 47 e 48 CDFUE, 6 CEDU e 24 della Costituzione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni di interpretazione e validità: a) se l'art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l'art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva"; ciò anche in relazione all'inciso «conformemente all'ordinamento nazionale» degli Stati membri che parrebbe far salva la necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell'ipotesi in cui fossero più elevati di quelli riconosciuti a livello del diritto dell'Unione; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l'art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l'art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva". Nello spirito di leale cooperazione tra Corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali, la Corte costituzionale - prima di decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della CONSOB, ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB contesti un abuso di informazioni privilegiate - ritiene necessario un chiarimento sull'esatta interpretazione, ed eventualmente sulla validità, delle citate disposizioni europee, in quanto la disposizione nazionale censurata è stata introdotta nell'ordinamento in esecuzione di uno specifico obbligo posto dalle stesse. Sulla base delle normative dell'Unione parrebbe, infatti, sussistere a carico dello Stato membro un dovere di sanzionare il silenzio serbato in sede di audizione da parte di chi abbia posto in essere operazioni che integrano illeciti; obbligo che, peraltro, potrebbe risultare di dubbia compatibilità con gli artt. 47 e 48 CDFUE, i quali sembrano riconoscere un diritto fondamentale dell'individuo a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria, nei medesimi limiti desumibili dall'art. 6 CEDU e dall'art. 24 della Costituzione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il "diritto al silenzio" dell'imputato - pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale - costituisce un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa e appartiene al novero dei diritti inalienabili della persona umana che caratterizzano l'identità costituzionale italiana. (Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982; ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002).
Le singole garanzie riconosciute nella materia penale dalla CEDU e dalla stessa Costituzione si estendono anche ai procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura "punitiva" secondo i criteri Engel, come quelle in particolare previste in materia di abuso di informazioni privilegiate. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967).