Sentenza 118/2019 (ECLI:IT:COST:2019:118)
Massima numero 42275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinano modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale - Esclusione dalla VAS - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinano modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale - Esclusione dalla VAS - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), l'art. 12-bis, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, inserito dall'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, nella parte in cui consente di non sottoporre né a valutazione ambientale strategica (VAS) né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del Piano regolatore generale vigente. Il legislatore regionale, trasferendo la disciplina in tema di VAS riferita ai piani urbanistici nella legge urbanistica regionale (legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998), non ha considerato che la VAS si sviluppa secondo una logica diversa da quella della pianificazione, non attenendo tanto ai termini della conformità del piano urbanistico, bensì a quelli della compatibilità, verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. La disposizione impugnata, infatti, nella parte in cui stabilisce la predetta automatica esclusione dalla VAS contraddice il vincolo recato dagli artt. 6, commi 2, lett. a), e 3, e 12 del cod. ambiente - norme fondamentali delle riforme economico-sociali - anche alla competenza legislativa primaria regionale in tema di tutela del paesaggio, non potendosi aprioristicamente e astrattamente affermare la inoffensività sull'ambiente di interventi in ragione della loro modesta entità, occorrendo concretamente accertare se questi sono in grado di produrre un impatto significativo sull'ambiente. Né, infine, è convincente la prospettata simmetria contenutistica tra la norma impugnata e l'art. 16 della legge urbanistica, che ai fini della semplificazione, richiede non solo che lo strumento attuativo non comporti alcuna variante, ma anche che il piano sovraordinato contenga una puntuale serie di prescrizioni che giustificano l'esonero dalla duplicazione della valutazione ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 197 del 2014, n. 58 del 2013, n. 164 del 2009 e n. 378 del 2007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), l'art. 12-bis, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, inserito dall'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, nella parte in cui consente di non sottoporre né a valutazione ambientale strategica (VAS) né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del Piano regolatore generale vigente. Il legislatore regionale, trasferendo la disciplina in tema di VAS riferita ai piani urbanistici nella legge urbanistica regionale (legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998), non ha considerato che la VAS si sviluppa secondo una logica diversa da quella della pianificazione, non attenendo tanto ai termini della conformità del piano urbanistico, bensì a quelli della compatibilità, verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. La disposizione impugnata, infatti, nella parte in cui stabilisce la predetta automatica esclusione dalla VAS contraddice il vincolo recato dagli artt. 6, commi 2, lett. a), e 3, e 12 del cod. ambiente - norme fondamentali delle riforme economico-sociali - anche alla competenza legislativa primaria regionale in tema di tutela del paesaggio, non potendosi aprioristicamente e astrattamente affermare la inoffensività sull'ambiente di interventi in ragione della loro modesta entità, occorrendo concretamente accertare se questi sono in grado di produrre un impatto significativo sull'ambiente. Né, infine, è convincente la prospettata simmetria contenutistica tra la norma impugnata e l'art. 16 della legge urbanistica, che ai fini della semplificazione, richiede non solo che lo strumento attuativo non comporti alcuna variante, ma anche che il piano sovraordinato contenga una puntuale serie di prescrizioni che giustificano l'esonero dalla duplicazione della valutazione ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 197 del 2014, n. 58 del 2013, n. 164 del 2009 e n. 378 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
06/04/1998
n. 11
art. 12
co. 4
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
29/03/2018
n. 5
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 6
co. 2 lett. a)
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 6
co. 3
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 12