Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ricorso della Regione Campania - Successiva rinuncia, pur in mancanza di accettazione formale della resistente - Cessazione della materia del contendere - Condizione - Mancanza di interesse a che la questione sia decisa, anche alla luce della condotta delle parti (nel caso di specie: cessazione della materia limitatamente alla questione promossa dalla Regione Campania sulla disposizione che definisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica). (Classif. 113001).
La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (Precedenti: S. 68/2024 - mass. 46157; O. 154/2024 - mass. 46365; O. 20/2024 - mass. 45960).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, come conv., che definisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, istituita, in sostituzione delle otto ZES esistenti, a partire dal 1° gennaio 2024. La ricorrente ha rinunciato parzialmente al ricorso in considerazione dell’interesse pubblico alla ripresa delle attività funzionali al supporto dei comparti produttivi interessati, per effetto della nomina, avvenuta con d.P.C.m. 6 agosto 2024, del coordinatore della Struttura di missione ZES).