Sentenza 118/2019 (ECLI:IT:COST:2019:118)
Massima numero 42277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Varianti non sostanziali al piano regolatore generale (PRG) - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Varianti non sostanziali al piano regolatore generale (PRG) - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che stabilisce che le varianti non sostanziali al Piano regolatore generale (PRG) non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. Diversamente dalla disciplina regionale previgente, la norma impugnata dal Governo esclude, in via generale e astratta, un'intera categoria di varianti, che invece - rientrando tra le "modifiche minori" ai piani di cui all'art. 6, commi 2, lett. a), e 3, del cod. ambiente - vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla VAS, sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull'ambiente, ivi stabilito. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a VAS basato su un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che stabilisce che le varianti non sostanziali al Piano regolatore generale (PRG) non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. Diversamente dalla disciplina regionale previgente, la norma impugnata dal Governo esclude, in via generale e astratta, un'intera categoria di varianti, che invece - rientrando tra le "modifiche minori" ai piani di cui all'art. 6, commi 2, lett. a), e 3, del cod. ambiente - vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla VAS, sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull'ambiente, ivi stabilito. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a VAS basato su un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
06/04/1998
n. 11
art. 16
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
29/03/2018
n. 5
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 6
co. 2 lett. a)
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 6
co. 3