Sentenza 118/2019 (ECLI:IT:COST:2019:118)
Massima numero 42278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/03/2019;  Decisione del  19/03/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42275  42277


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del piano regolatore generale (PRG) - Necessità del previo parere delle strutture regionali competenti nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle norme statali o regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 52, comma 2, lett. a), h), i) e j), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che individua gli interventi consentiti nei centri storici (zone territoriali di tipo A) in assenza degli strumenti attuativi del PRG e previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle norme statali o regionali. Le disposizioni impugnate, rientrando nella materia urbanistica, di competenza primaria regionale, non si discostano dal principio desumibile dall'art. 9, comma 2, t.u. edilizia, norma fondamentale di riforma economico-sociale. Non si è, infatti, in presenza di elementi tali da far desumere che, in modo arbitrario o irrazionale, gli interventi consentiti dal legislatore regionale non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo di suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere. Essi ne rappresentano, piuttosto, un legittimo svolgimento nella direzione di una riqualificazione urbana, trattandosi, peraltro, di interventi subordinati al rilascio del previo parere delle strutture regionali competenti, nel caso di immobile tutelato. Né è appropriata la censura relativa all'asserito contrasto con la normativa statale sulla tutela dell'ambiente in quanto l'evocata norma interposta non vi è direttamente inerente, attenendo alla materia edilizia e non a quella della tutela dell'ambiente, se non forzandone il carattere di trasversalità, fino a ricomprendervi tutto ciò che materialmente incide sul territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018 e n. 68 del 2018).

La giurisprudenza costituzionale ha individuato la specifica finalità dell'art. 9, comma 2, del t.u. edilizia nell'esigenza di salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio; ha, poi, ulteriormente specificato il principio ricavabile dal medesimo comma 2 dell'art. 9 affermando che gli interventi di recupero consentiti dalla disposizione censurata non implicano consumo di suolo mediante l'esercizio di attività di nuova edificazione. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018 e n. 68 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  06/04/1998  n. 11  art. 52  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  06/04/1998  n. 11  art. 52  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  06/04/1998  n. 11  art. 52  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  06/04/1998  n. 11  art. 52  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  29/03/2018  n. 5  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 9    co. 2