Sentenza 119/2019 (ECLI:IT:COST:2019:119)
Massima numero 42768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Chiara individuabilità delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Chiara individuabilità delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Il ricorso richiama specificamente l'art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017 e, benché non precisi quale sia il termine, più stringente rispetto a quello impugnato, fissato, esso è facilmente individuabile; in tal modo la difformità censurata nel ricorso è dunque chiaramente quella tra il termine fissato dal citato comma 102, e quello, più ampio, fissato dalla norma regionale impugnata.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Il ricorso richiama specificamente l'art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017 e, benché non precisi quale sia il termine, più stringente rispetto a quello impugnato, fissato, esso è facilmente individuabile; in tal modo la difformità censurata nel ricorso è dunque chiaramente quella tra il termine fissato dal citato comma 102, e quello, più ampio, fissato dalla norma regionale impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/02/2018
n. 3
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte