Sentenza 119/2019 (ECLI:IT:COST:2019:119)
Massima numero 42770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/04/2019;  Decisione del  03/04/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42768  42771  42772  42773  42775  42776


Titolo
Energia - Idrocarburi - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti di distribuzione dei carburanti - Termine per la presentazione del programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto - Fissazione in due anni dall'entrata in vigore della legge regionale, anziché di diciotto mesi previsto dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza stradale - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., l'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che stabilisce l'incompatibilità territoriale o l'inidoneità tecnica degli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, cioè entro il 15 febbraio 2020. La norma impugnata dal Governo viola il termine per adempiere all'obbligo di iscrizione all'anagrafe, fissato entro agosto 2018 dalla norma interposta dell'art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, da ricondurre al parametro costituzionale della sicurezza stradale - sia pure evocato implicitamente, come si ricava dal complesso della motivazione -, prevalendo tale sua afferenza su quella ad altre materie alle quali secondariamente il tema dell'adeguamento o della chiusura degli impianti di distribuzione potrebbe essere ricondotto (come ad esempio energia e governo del territorio), e in riferimento al quale la Regione resistente non ha competenza statuaria, così come non rientra in essa né la tutela della concorrenza né la disciplina dei distributori di carburanti, dal che emerge con chiarezza l'inutilità di uno scrutinio condotto alla luce delle norme statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2019, n. 103 del 2017, n. 183 del 2012, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  06/02/2018  n. 3  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte