Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di gestione del patrimonio idrico adottabili in caso di deficit idrico - Attribuzione al Presidente della Regione del potere di disporre la riduzione temporanea del deflusso minimo vitale - Sanatoria per le piccole derivazioni idriche montane - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo comma, Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. p), e 16, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, il primo che attribuisce al Presidente della Regione il potere di individuare le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale in caso di deficit idrico, e il secondo che introduce una sanatoria per le piccole derivazioni idriche montane. Sebbene non si possano meccanicamente separare le norme del Titolo V, attributive di autonomia alle Regioni, da quelle che completano lo "statuto" regolativo di una certa funzione - quali possono essere quelle che riservano alla competenza esclusiva dello Stato determinate materie "trasversali", o in materia di allocazione delle funzioni amministrative (rispettivamente, artt. 117, secondo comma, e 118 Cost.) -, tutto ciò comporta tuttavia che condizione per l'applicazione del Titolo V alla Regione speciale sia un risultato complessivamente favorevole per la sua autonomia del raffronto fra il regime della funzione, definito in base allo stesso Titolo V, e la parallela disciplina della funzione risultante dallo statuto speciale; di tale raffronto, tuttavia, non vi è traccia nel ricorso statale. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2014 e n. 103 del 2003).
Qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una Regione ad autonomia speciale per l'asserita violazione di una norma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il Governo (o il giudice rimettente) ha l'onere di spiegare perché alla Regione speciale dovrebbe essere applicato il Titolo V e non lo statuto speciale, indicando le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 151 del 2017, n. 52 del 2017 e n. 238 del 2007; ordinanze n. 247 del 2016 e n. 250 del 2007).
La clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, se importa che le autonomie speciali non restino private delle più ampie forme di autonomia concesse alle Regioni ordinarie con la riforma del 2001, non può a maggior ragione comportare che l'effetto dell'applicazione del Titolo V si risolva, di per sé, in una restrizione dell'autonomia della Regione speciale.