Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Canoni demaniali idrici - Possibile aumento in caso di proroga dell'esercizio delle relative concessioni - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che introduce una maggiorazione del canone demaniale idrico nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua sia prorogato. Il ricorrente lamenta innanzitutto l'invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza (che, non trovando corrispondenza nello statuto, pur in assenza di eccezioni sul punto della Regione, rende inutile uno scrutinio alla luce delle norme statutarie); nel caso di specie tuttavia essa non si verifica, perché la norma impugnata si limita a quantificare il canone demaniale e non definisce i criteri generali per la determinazione dei canoni, tenendo anche conto che entrambe le norme statali invocate come parametro interposto - l'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999 e l'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 - sono state abrogate dall'art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018, cosicché la nuova disciplina statale segue la stessa impostazione adottata dalla norma regionale impugnata, presupponendo che talune Regioni possano avere già adottato norme contemplanti un canone aggiuntivo e che tali norme continuino ad operare. Infine, la censura di disparità di trattamento - tra i gestori operanti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre Regioni - contraddice l'esistenza stessa dell'autonomia legislativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2019, n. 241 del 2018, n. 175 del 2017, n. 103 del 2017, n. 59 del 2017, n. 158 del 2016, n. 101 del 2016, n. 61 del 2009, n. 391 del 2006, n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988).
La determinazione e la quantificazione della misura dei canoni idroelettrici devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., mentre è ascrivibile alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la definizione, con d.m., dei "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni. In assenza di tale decreto, le Regioni hanno attualmente titolo, nell'ambito dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici, nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principî di economicità e ragionevolezza (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2017, n. 158 del 2016, n. 28 del 2014, n. 85 del 2014 e n. 64 del 2014).