Sentenza 119/2019 (ECLI:IT:COST:2019:119)
Massima numero 42776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 16/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Procedure di autorizzazione per interventi di dragaggio manutentivo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Procedure di autorizzazione per interventi di dragaggio manutentivo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), dell'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che disciplina gli interventi di dragaggio manutentivi, quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale. Nonostante la modifica apportata dalla norma impugnata all'art. 6, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017, questo da un lato non può essere ritenuto comprensivo anche degli interventi di dragaggio manutentivi da effettuare in mare, senza ulteriori specificazioni, e, dall'altro, non contrasta con l'art. 109 cod. ambiente, che riguarda l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, mentre l'art. 15 censurato precisa espressamente che, per la fase successiva al dragaggio (quella che si traduce nel riutilizzo del materiale scavato), va rispettata la vigente normativa di tutela ambientale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), dell'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che disciplina gli interventi di dragaggio manutentivi, quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale. Nonostante la modifica apportata dalla norma impugnata all'art. 6, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017, questo da un lato non può essere ritenuto comprensivo anche degli interventi di dragaggio manutentivi da effettuare in mare, senza ulteriori specificazioni, e, dall'altro, non contrasta con l'art. 109 cod. ambiente, che riguarda l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, mentre l'art. 15 censurato precisa espressamente che, per la fase successiva al dragaggio (quella che si traduce nel riutilizzo del materiale scavato), va rispettata la vigente normativa di tutela ambientale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/02/2018
n. 3
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte