Prospettazione della questione incidentale - Ordine di esame delle censure nel giudizio a quo - Motivazione plausibile del rimettente - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omesso esame della possibile causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. Il rimettente motiva plausibilmente l'ordine in cui ha esaminato le censure dell'imputato - appellante avverso la sentenza di condanna del giudice di pace -, poiché ritiene che, secondo il criterio di priorità desumibile dall'art. 129 cod. proc. pen., l'accertamento della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ove applicabile anche ai reati di competenza del giudice di pace, sia logicamente prioritario, ancorché dedotto dall'appellante in via subordinata, rispetto al riconoscimento della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo può prendere in considerazione per prima una questione, preliminare o di merito, sulla base del criterio della ragione più liquida che comporti l'assorbimento di altre questioni. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2018).