Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere del ricorrente di indicare le ragioni del contrasto tra le disposizioni impugnate e i parametri evocati, attraverso una, pur sintetica, argomentazione di merito (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Campania sulle disposizioni che istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale - ZES unica per il Mezzogiorno). (Classif. 113003).
Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 153/2024; S. 82/2024; S. 57/2023 - mass. 44774; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, che disciplinano, rispettivamente, gli organi di governo della ZES unica, il Piano strategico che attiene alle sue attività e funzioni e gli utilizzati da detti organi, in particolare dalla Struttura di missione per la ZES, quali lo sportello unico digitale, il procedimento unico e l’autorizzazione unica. A fronte della prospettata lesione delle attribuzioni nelle competenze legislative relative al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e al sostegno all’innovazione per i settori produttivi, senza salvaguardia del principio di leale collaborazione, che sarebbe dovuta all’accentramento della governance della ZES unica, il ricorso omette di affrontare le ragioni del contrasto della gran parte delle disposizioni impugnate con i riferiti parametri, risultando i motivi di ricorso privi di adeguate argomentazioni; lo stesso formula, inoltre, in modo assertivo le censure relative all’istituzione della ZES unica senza chiarire in che modo la sostituzione delle precedenti ZES si ripercuota sulle dette competenze legislative regionali. Nemmeno i motivi di ricorso che si appuntano su specifiche disposizioni sono sufficienti a emendare tali carenze essendo argomenti ancillari a sostegno dell’illegittimità costituzionale complessiva del disegno istitutivo della nuova ZES unica: tale assertività emerge chiaramente laddove la Regione non chiarisce se quest’ultima debba essere rimossa tramite la caducazione delle disposizioni ovvero mediante la previsione di raccordi collaborativi, tuttavia non indicati. Le argomentazioni, infine, risultano del tutto prive di un’adeguata ricostruzione del quadro normativo oggetto di impugnazione).