Sentenza 121/2019 (ECLI:IT:COST:2019:121)
Massima numero 41876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 17/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Previdenza - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo - Accertamento - Possibile imposizione di maggiori contributi, nel caso in cui il fabbisogno di occupazione determinato della stima tecnica dell'INPS sia significativamente superiore a quello dichiarato - Denunciato contrasto con i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo - Accertamento - Possibile imposizione di maggiori contributi, nel caso in cui il fabbisogno di occupazione determinato della stima tecnica dell'INPS sia significativamente superiore a quello dichiarato - Denunciato contrasto con i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 76 e 77, Cost., dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, che prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censura della disposizione nel testo interamente sostituito dal citato d.l. n. 510 del 1996 comporta che il Governo in tale occasione non abbia esercitato l'originaria delega, per cui non era tenuto a rispettarne i principi e i criteri direttivi; il riferimento all'art. 77 Cost., invece, risulta inconferente. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 76 e 77, Cost., dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, che prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censura della disposizione nel testo interamente sostituito dal citato d.l. n. 510 del 1996 comporta che il Governo in tale occasione non abbia esercitato l'originaria delega, per cui non era tenuto a rispettarne i principi e i criteri direttivi; il riferimento all'art. 77 Cost., invece, risulta inconferente. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 8
co. 3
decreto-legge
01/10/1996
n. 510
art. 9
co. 3
legge
28/11/1996
n. 608
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte