Sentenza 121/2019 (ECLI:IT:COST:2019:121)
Massima numero 41877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 17/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Previdenza - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo - Accertamento - Possibile imposizione di maggiori contributi, nel caso in cui il fabbisogno di occupazione determinato della stima tecnica dell'INPS sia significativamente superiore a quello dichiarato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonché conversione dell'obbligazione contributiva in sanzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo - Accertamento - Possibile imposizione di maggiori contributi, nel caso in cui il fabbisogno di occupazione determinato della stima tecnica dell'INPS sia significativamente superiore a quello dichiarato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonché conversione dell'obbligazione contributiva in sanzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, nella parte in cui prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censurata imposizione è compatibile con la garanzia della tutela previdenziale, traducendosi in un incremento dell'apporto finanziario al sistema previdenziale, che comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare ai lavoratori. Né si determina la violazione dell'art. 3 Cost., nei due profili lamentati dal rimettente, dal momento che, per il primo profilo, l'accertamento previdenziale si fonda sugli esiti della stima tecnica che determina il fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e organizzazione. Sotto il secondo profilo, la disposizione censurata trova ragionevole giustificazione nelle obiettive difficoltà di accertamento dell'evasione contributiva nel settore agricolo, dove l'attività lavorativa è spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro e dei relativi contributi. Infine, l'imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati non converte di fatto l'obbligazione contributiva in una sanzione o in un tributo, in quanto la quantificazione delle somme imposte e la destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi in esame. (Precedenti citati sentenze n. 192 del 2005 e n. 65 del 1962).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 375 del 1993, come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 608 del 1996, nella parte in cui prevede che l'INPS possa procedere all'imposizione ai datori di lavoro agricolo di contributi non collegati a soggetti nominativamente individuati, bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica, nel caso in cui dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base di tale stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali. La censurata imposizione è compatibile con la garanzia della tutela previdenziale, traducendosi in un incremento dell'apporto finanziario al sistema previdenziale, che comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare ai lavoratori. Né si determina la violazione dell'art. 3 Cost., nei due profili lamentati dal rimettente, dal momento che, per il primo profilo, l'accertamento previdenziale si fonda sugli esiti della stima tecnica che determina il fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e organizzazione. Sotto il secondo profilo, la disposizione censurata trova ragionevole giustificazione nelle obiettive difficoltà di accertamento dell'evasione contributiva nel settore agricolo, dove l'attività lavorativa è spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro e dei relativi contributi. Infine, l'imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati non converte di fatto l'obbligazione contributiva in una sanzione o in un tributo, in quanto la quantificazione delle somme imposte e la destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi in esame. (Precedenti citati sentenze n. 192 del 2005 e n. 65 del 1962).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 8
co. 3
decreto-legge
01/10/1996
n. 510
art. 9
co. 3
legge
28/11/1996
n. 608
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte