Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. Il rimettente ha sufficientemente motivato nel senso che la pretesa tributaria della Regione trova fondamento nella disposizione censurata, per cui non è implausibile ritenere che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale possa incidere sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, derivandone perlomeno un cambiamento del quadro normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2013 e n. 390 del 1996).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. Nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenza n. 71 del 2015 e n. 41 del 2011).