Sentenza 122/2019 (ECLI:IT:COST:2019:122)
Massima numero 42522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  02/04/2019;  Decisione del  02/04/2019
Deposito del 20/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42521  42523


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Inclusione di quello che emerge in modo implicito dal contesto dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di pertinenza del parametro evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. Il riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., piuttosto che all'art. 117, quarto comma, Cost., emerge in modo sufficientemente chiaro, ancorché implicito, dal contesto della ordinanza di rimessione, che, già in sé piuttosto succinta, richiama diffusamente la sentenza n. 288 del 2012 che, proprio in relazione a tale parametro, ha statuito i principi che il giudice a quo vorrebbe far valere in relazione alla fattispecie che è chiamato ad applicare. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2018, n. 32 del 2018 e n. 288 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  21/12/2012  n. 15  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte