Sentenza 122/2019 (ECLI:IT:COST:2019:122)
Massima numero 42523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
02/04/2019; Decisione del
02/04/2019
Deposito del 20/05/2019; Pubblicazione in G. U. 22/05/2019
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali a uso privato, destinati al trasporto di persone, classificati di interesse storico o collezionistico - Necessaria iscrizione in appositi registri - Implicita sottoposizione al medesimo onere di iscrizione anche per i veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico" - Violazione della competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello Stato e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali a uso privato, destinati al trasporto di persone, classificati di interesse storico o collezionistico - Necessaria iscrizione in appositi registri - Implicita sottoposizione al medesimo onere di iscrizione anche per i veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico" - Violazione della competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello Stato e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 285 del 1992, e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna implicitamente richiedendo la suddetta iscrizione, non prevista dalla legge statale, anche per l'esenzione dei veicoli rientranti nel sottoinsieme costituito dai veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico lede la competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello Stato e non rispetta i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto restringe in modo evidente la portata della fattispecie agevolativa statale, e, modificandola in peius, eccede il vincolo dei «limiti massimi di manovrabilità» previsti dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011. La declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda, tuttavia, quella parte della norma regionale che amplia la portata dell'esenzione prevista dalla legge statale, poiché le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterare i presupposti strutturali della tassa in parola e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2018, n. 169 del 2017, n. 118 del 2017, n. 288 del 2012, n. 323 del 2011, n. 102 del 2008 e n. 455 del 2005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 285 del 1992, e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna implicitamente richiedendo la suddetta iscrizione, non prevista dalla legge statale, anche per l'esenzione dei veicoli rientranti nel sottoinsieme costituito dai veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico lede la competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello Stato e non rispetta i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto restringe in modo evidente la portata della fattispecie agevolativa statale, e, modificandola in peius, eccede il vincolo dei «limiti massimi di manovrabilità» previsti dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011. La declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda, tuttavia, quella parte della norma regionale che amplia la portata dell'esenzione prevista dalla legge statale, poiché le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterare i presupposti strutturali della tassa in parola e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2018, n. 169 del 2017, n. 118 del 2017, n. 288 del 2012, n. 323 del 2011, n. 102 del 2008 e n. 455 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
21/12/2012
n. 15
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte