Sentenza 124/2019 (ECLI:IT:COST:2019:124)
Massima numero 42636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 23/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili - sotto il profilo della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017. Nel giudizio a quo deve essere decisa l'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla prova dichiarativa resa nell'ambito di un giudizio abbreviato, e nel cui ambito dunque sarebbe necessario - in forza della disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente - disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Sono ammissibili - sotto il profilo della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017. Nel giudizio a quo deve essere decisa l'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla prova dichiarativa resa nell'ambito di un giudizio abbreviato, e nel cui ambito dunque sarebbe necessario - in forza della disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente - disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 603
co. 3
legge
23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 58
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte