Legge - Legge penale - Principio di irretroattività della legge più sfavorevole e principio di retroattività della lex mitior - Diverso fondamento costituzionale - Riconducibilità del principio di retroattività della lex mitior al principio di uguaglianza - Conseguenze - Possibile deroga, compatibile anche coi principi comunitari, a salvaguardia dell'intangibilità del giudicato e nei limiti della ragionevolezza. (Classif. 141009).
Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost. – che sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato primariamente a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale non prevedibile al momento della commissione del fatto – ma rinviene il suo diretto fondamento costituzionale nell’art. 3 Cost. (e indiretto nelle norme sovranazionali che fungono da norme interposte rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.). Il principio di eguaglianza impone infatti di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice, giacché non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). (Precedenti: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 230/2012 - mass. 36652; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804).
La riconduzione del principio di retroattività della lex mitior nell’alveo dell’art. 3 Cost., piuttosto che in quello dell’art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il relativo statuto costituzionale risulti meno energico di quello del principio di irretroattività in peius. Mentre, infatti, quest’ultimo costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (Precedenti: S. 278/2020; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 393/2006 - mass. 30799).
L’esigenza di salvaguardare la stabilità della res iudicata è suscettibile di costituire, in generale, una adeguata ragione di deroga al principio di retroattività della lex mitior, senza che ciò implichi alcuna frizione con la dimensione sovranazionale del principio stesso, quale risultante, in particolare, dall’art. 7 CEDU nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, la quale esclude che il principio sia destinato ad operare oltre il limite del giudicato. (Precedenti: S. 230/2012 - mass. 36652; S. 236/2011- mass. 35793; O. 330/1995 - mass. 21720; S. 74/1980 - mass. 9489, 9490).