Sentenza 124/2019 (ECLI:IT:COST:2019:124)
Massima numero 42637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 23/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42635  42636


Titolo
Processo penale - Appello - Impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà, secondo il diritto vivente, anche nel caso di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato - Denunciata violazione dei principi della ragionevole durata del processo, della formazione della prova in assenza di contraddittorio, della parità delle parti e del divieto di audizioni superflue posto a tutela della vittima del reato da direttiva europea - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trento in riferimento agli artt. 111, secondo e quinto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE - dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede "allo stato degli atti" ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. La dilatazione dei tempi processuali, conseguente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trova giustificazione nella necessità di un contatto diretto del giudice con i testimoni, imposta, anche per il giudizio abbreviato, dall'esigenza di superare l'implicito ragionevole dubbio determinato dall'adozione di decisioni contrastanti e, dunque, di assicurare una piena tutela dell'interesse primario dell'imputato a non essere ingiustamente condannato; la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, espressa dall'imputato con la richiesta di giudizio abbreviato, non deve poi necessariamente valere per ogni fase del processo, compreso l'appello. Del pari va esclusa la violazione del principio di parità delle parti, atteso che la disposizione censurata, configurando un adempimento doveroso a carico del giudice, non introduce alcuno squilibrio tra i poteri processuali delle parti, né pone l'imputato in un'arbitraria posizione di vantaggio rispetto al pubblico ministero. Infine, il divieto della rinnovazione superflua dell'audizione della vittima sancito dall'art. 20 della citata direttiva non si estende alla fase del processo, riguardando solo le indagini preliminari, e fa comunque salvi i diritti della difesa, tra i quali si iscrive il diritto al contraddittorio nella formazione della prova. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2009 e n. 26 del 2007).

Il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa. A tale principio possono pertanto arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 23 del 2015, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009, n. 56 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 148 del 2005; ordinanze n. 332 del 2008 e n. 318 del 2008).

L'art. 111, quinto comma, Cost. rinvia alla legge per la puntuale disciplina dei processi fondati sulla rinuncia dell'imputato all'assunzione della prova in contraddittorio, e lascia così che sia il legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinché il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l'obiettivo ultimo della correttezza della decisione. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 603  co. 3

legge  23/06/2017  n. 103  art. 1  co. 58

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 5

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva UE  25/10/2012  n. 29  art. 20