Ordinanza 125/2019 (ECLI:IT:COST:2019:125)
Massima numero 42549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 23/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Personale della carriera diplomatica - Trattamento pensionistico del personale che conclude all'estero il servizio attivo - Computo della retribuzione di posizione nella misura minima - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al medesimo personale che conclude il servizio in Italia - Erronea individuazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per erronea individuazione della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Lazio in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che prescrive, ai fini pensionistici, di computare la retribuzione di posizione nella misura minima per i soggetti appartenenti alla carriera diplomatica che concludano all'estero il servizio attivo. La disposizione censurata riguarda il solo trattamento retributivo, e non anche i profili previdenziali che vengono specificamente in rilievo nel giudizio a quo. Secondo la stessa prospettiva del rimettente, sarebbe invece la disciplina previdenziale, in connessione con la disciplina retributiva che ne costituisce il necessario presupposto, a porsi in contrasto con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 153 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  05/01/1967  n. 18  art. 170  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte