Ordinanza 126/2019 (ECLI:IT:COST:2019:126)
Massima numero 42638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 24/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario - Estinzione mediante rateizzazione - Termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Facoltà del giudice di prorogare tale termine per oltre tre mesi, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Reati tributari - Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario - Estinzione mediante rateizzazione - Termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Facoltà del giudice di prorogare tale termine per oltre tre mesi, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 13
co. 3
decreto legislativo
24/09/2015
n. 158
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte