Prospettazione della questione incidentale - Corretta evocazione dei parametri costituzionali, anziché di quelli statutari - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei rilevanti parametri statutari, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002. Il giudice a quo correttamente si è limitato ad invocare l'art. 117 Cost., poiché le competenze legislative attribuite in materia alla Regione dallo statuto speciale non sono inerenti alla disposizione regionale censurata.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione Siciliana ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione, in termini non dissimili da quanto previsto per le Regioni ordinarie dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999).