Sentenza 128/2019 (ECLI:IT:COST:2019:128)
Massima numero 42125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  16/04/2019;  Decisione del  16/04/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42126  42127


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta evocazione dei parametri costituzionali, anziché di quelli statutari - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei rilevanti parametri statutari, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002. Il giudice a quo correttamente si è limitato ad invocare l'art. 117 Cost., poiché le competenze legislative attribuite in materia alla Regione dallo statuto speciale non sono inerenti alla disposizione regionale censurata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione Siciliana ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione, in termini non dissimili da quanto previsto per le Regioni ordinarie dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  19/12/2001  n. 35  art. 1  co. 6

legge della Regione Lazio  13/12/2001  n. 34  art. 5  co. 1

legge della Regione siciliana  26/03/2002  n. 2  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte