Sentenza 128/2019 (ECLI:IT:COST:2019:128)
Massima numero 42126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  16/04/2019;  Decisione del  16/04/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42125  42127


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Verifica dei presupposti processuali condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002. Non assume rilievo la considerazione che il rimettente non si sia soffermato sull'esame della prescrizione e della decadenza delle pretese avanzate dai ricorrenti stabilite dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché, quanto al primo profilo, la prescrizione non può essere esaminata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte ai sensi dell'art. 2938 cod. civ. e, quanto al secondo profilo, il rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere assolutamente determinante della questione ai fini della decisione del procedimento dinanzi ad esso instaurato. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2018).

La verifica, da parte della Corte costituzionale, dei presupposti processuali, condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale, deve essere meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita, cosicché solo la manifesta implausibilità della motivazione - che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto - potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  19/12/2001  n. 35  art. 1  co. 6

legge della Regione Lazio  13/12/2001  n. 34  art. 5  co. 1

legge della Regione siciliana  26/03/2002  n. 2  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte