Sentenza 128/2019 (ECLI:IT:COST:2019:128)
Massima numero 42127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
16/04/2019; Decisione del
16/04/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Titolo
Imposte e tasse - Norme delle Regioni Marche, Lazio e Siciliana - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incremento dell'aliquota speciale applicabile per l'anno 2002 alle banche, agli altri enti e società finanziarie e alle imprese di assicurazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Imposte e tasse - Norme delle Regioni Marche, Lazio e Siciliana - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incremento dell'aliquota speciale applicabile per l'anno 2002 alle banche, agli altri enti e società finanziarie e alle imprese di assicurazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, l'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001, e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e l'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero le banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché le imprese di assicurazione). L'incremento dell'aliquota IRAP - elevata al 5,75 per cento (per le Regioni Marche e Lazio) ed al 5,25 per cento (per la Regione Siciliana), rispetto alla misura del 4,75 per cento fissata dal legislatore statale con il comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si pone al di fuori del perimetro delineato dal legislatore statale - che ha potestà esclusiva sul tributo in esame - con il medesimo decreto, che aveva riconosciuto alle Regioni la facoltà di variazione solo per l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1 e non per quella speciale e transitoria di cui all'art. 45, comma 2. Ciò vale anche per la Regione Siciliana, in quanto essa ha, sì, il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione. Né le Regioni possono beneficiare della c.d. "sanatoria" prevista dal legislatore statale con l'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, non trattandosi dell'esercizio "in modo non conforme" di poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 177 del 2014, n. 357 del 2010, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999)
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, l'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001, e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e l'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero le banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché le imprese di assicurazione). L'incremento dell'aliquota IRAP - elevata al 5,75 per cento (per le Regioni Marche e Lazio) ed al 5,25 per cento (per la Regione Siciliana), rispetto alla misura del 4,75 per cento fissata dal legislatore statale con il comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si pone al di fuori del perimetro delineato dal legislatore statale - che ha potestà esclusiva sul tributo in esame - con il medesimo decreto, che aveva riconosciuto alle Regioni la facoltà di variazione solo per l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1 e non per quella speciale e transitoria di cui all'art. 45, comma 2. Ciò vale anche per la Regione Siciliana, in quanto essa ha, sì, il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione. Né le Regioni possono beneficiare della c.d. "sanatoria" prevista dal legislatore statale con l'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, non trattandosi dell'esercizio "in modo non conforme" di poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 177 del 2014, n. 357 del 2010, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999)
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
19/12/2001
n. 35
art. 1
co. 6
legge della Regione Lazio
13/12/2001
n. 34
art. 5
co. 1
legge della Regione Lazio
13/12/2001
n. 34
art.
co.
legge della Regione siciliana
26/03/2002
n. 2
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte