Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Toscana - Riordino delle funzioni provinciali - Attribuzione alla Regione di funzioni, già esercitate dalle Province, in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p) e s), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. d), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5, comma 1, lett. e) e p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti. Il Regolamento della Giunta regionale approvato con decreto del Presidente del 29 marzo 2017, n. 13/R, oggetto di impugnazione nel giudizio principale, al di là del generico riferimento al termine "rifiuti" non contiene alcuna disposizione che presenti profili di concreta attinenza con lo specifico settore delle attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, così da giustificare la necessità di rimuovere, sotto tale profilo, gli effetti prodotti. Analoghe considerazioni valgono per la nota, pure impugnata nel giudizio principale, della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana del 15 settembre 2017, il cui contenuto attiene ai profili della materiale riscossione delle sanzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, senza alcuna specificazione in ordine ai concreti profili di interesse della Provincia ricorrente.