Sentenza 129/2019 (ECLI:IT:COST:2019:129)
Massima numero 42298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
16/04/2019; Decisione del
16/04/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Titolo
Ambiente - Disciplina dei rifiuti - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Materia "trasversale", intersecante competenze concorrenti o residuali delle Regioni - Necessario livello di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - Applicabilità anche alle disposizioni statali di natura organizzativa.
Ambiente - Disciplina dei rifiuti - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Materia "trasversale", intersecante competenze concorrenti o residuali delle Regioni - Necessario livello di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - Applicabilità anche alle disposizioni statali di natura organizzativa.
Testo
La disciplina dei rifiuti attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pur potendo tale materia, per la molteplicità dei settori di intervento, interferire anche con altri interessi e competenze, tuttavia la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità - estesa anche alle disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative - rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino, poiché il loro coinvolgimento è previsto dal legislatore in un'ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 58 del 2015).
La disciplina dei rifiuti attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pur potendo tale materia, per la molteplicità dei settori di intervento, interferire anche con altri interessi e competenze, tuttavia la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità - estesa anche alle disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative - rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino, poiché il loro coinvolgimento è previsto dal legislatore in un'ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 58 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte