Sentenza 129/2019 (ECLI:IT:COST:2019:129)
Massima numero 42299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  16/04/2019;  Decisione del  16/04/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42291  42298  42300


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Toscana - Riordino delle funzioni provinciali - Attribuzione alla Regione di funzioni, già esercitate dalle Province, in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. d), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 70 del 2015) e l'art. 5, comma 1, lett. e) e p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 61 del 2014 e dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 15 del 2016), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate. Le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale - ivi inclusi quelli derivanti da disposizioni di natura organizzativa - e non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia. Nello specifico settore della gestione del ciclo dei rifiuti, l'art. 197 cod. ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, attribuisce talune specifiche competenze amministrative alle Province, tra cui "il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti", mentre l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 individua le "funzioni fondamentali" da mantenere in capo alle amministrazioni provinciali, annoverando fra queste la "tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza".

L'assetto delle funzioni delle Province tracciato dalla legge n. 56 del 2014 - anche in seguito alla mancata approvazione della riforma, determinata dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - conserva piena efficacia quanto al dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni delle Province, che continuano ad esistere quali enti territoriali con funzioni di area vasta, ed ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2016 e n. 50 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/03/2015  n. 22  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  30/10/2015  n. 70  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  18/05/1998  n. 25  art. 5  co. 1

legge della Regione Toscana  18/05/1998  n. 25  art. 5  co. 1

legge della Regione Toscana  28/10/2014  n. 61  art. 1  co. 

legge della Regione Toscana  24/02/2016  n. 15  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte