Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare - Possibile applicazione a favore dei condannati c.d. "liberi sospesi", anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), per espiare una pena detentiva inflitta non superiore a quattro anni, anziché inferiore o uguale a due anni, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato, alle condizioni e con le prescrizioni previste per la pena sostitutiva della detenzione domiciliare - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento e violazione della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 167002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede, in favore dei condannati con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per i quali l’esecuzione della pena sia stata sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (c.d. “liberi sospesi”), la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anziché inferiore o uguale a due anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se sussistono comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato, alle condizioni e con le prescrizioni previste per la pena sostitutiva della detenzione domiciliare dagli artt. 56, 59 e 56-ter della legge n. 689 del 1981, come modificati dal citato d.lgs. L’inapplicabilità della più favorevole disciplina delle pene sostitutive – e, nella specie, della detenzione domiciliare sostitutiva rispetto alla omonima misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario – ai condannati con sentenza irrevocabile prima della “riforma Cartabia” del 2022 (siano o no “liberi sospesi”), come invece previsto per i condannati con sentenza non ancora definitiva, rispecchia la regola generale espressa dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. ed è in linea con la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’esigenza di salvaguardare la stabilità della cosa giudicata è suscettibile di costituire adeguata ragione di deroga al principio della retroattività in mitior. Nello specifico poi – di là dalla stretta connessione logico-sistematica delle pene sostitutive con il giudizio di cognizione – sarebbe del tutto ingiustificato estendere la disciplina più favorevole a soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, si trovino nella condizione – quella di “liberi sospesi” – che la riforma stessa mira a prevenire, ma che, proprio per questo, hanno la possibilità di fruire, quando ne ricorrano i presupposti, della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ricompresa invece tra le nuove pene sostitutive. Non fondata è anche la censura di violazione della finalità rieducativa della pena, perché meramente ancillare rispetto a quella di disparità di trattamento. (Precedente: S. 84/2024 - mass. 46180).