Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato inerente in modo diretto all'oggetto del giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È inammissibile l'intervento dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani - ADI, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 17, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017. Nel caso in esame, l'ADI non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018).
Secondo il costante orientamento costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è invece ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217 del 2018, n. 194 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018, n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016).