Sentenza 130/2019 (ECLI:IT:COST:2019:130)
Massima numero 42390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
07/05/2019; Decisione del
07/05/2019
Deposito del 28/05/2019; Pubblicazione in G. U. 29/05/2019
Titolo
Istruzione - Reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie - Disciplina transitoria - Concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria - Conseguente preclusione della partecipazione ai soggetti che hanno conseguito un dottorato di ricerca - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie - Disciplina transitoria - Concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria - Conseguente preclusione della partecipazione ai soggetti che hanno conseguito un dottorato di ricerca - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Le due situazioni poste a raffronto dal rimettente - l'abilitazione all'insegnamento e il dottorato di ricerca - per sostenere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato quale titolo per l'ammissione al concorso, risultano oggettivamente disomogenee, perché costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili. Mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, cosicché ai dottorandi è consentita una limitata attività didattica, solo in via sussidiaria o integrativa - i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. In considerazione della finalità della procedura concorsuale, ciò che rileva è dunque l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti; è dunque in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Le due situazioni poste a raffronto dal rimettente - l'abilitazione all'insegnamento e il dottorato di ricerca - per sostenere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato quale titolo per l'ammissione al concorso, risultano oggettivamente disomogenee, perché costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili. Mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, cosicché ai dottorandi è consentita una limitata attività didattica, solo in via sussidiaria o integrativa - i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. In considerazione della finalità della procedura concorsuale, ciò che rileva è dunque l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti; è dunque in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
13/04/2017
n. 59
art. 17
co. 2
decreto legislativo
13/04/2017
n. 59
art. 17
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte