Sentenza 131/2019 (ECLI:IT:COST:2019:131)
Massima numero 41345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato - sulla base degli atti di indagine - risulta effettivamente avere commesso; bensì - esclusivamente - una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, disciplinata - come esattamente ritenuto dal giudice a quo - dal censurato art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato - sulla base degli atti di indagine - risulta effettivamente avere commesso; bensì - esclusivamente - una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, disciplinata - come esattamente ritenuto dal giudice a quo - dal censurato art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 521
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte