Sentenza 131/2019 (ECLI:IT:COST:2019:131)
Massima numero 41346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità motivatamente esclusa dal rimettente - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità motivatamente esclusa dal rimettente - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha non già omesso, bensì risolto con esito negativo la verifica di praticabilità di una esegesi costituzionalmente orientata della normativa denunciata, deducendo l'impraticabilità di una rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova in caso di diversa qualificazione del fatto a conclusione del giudizio abbreviato. Tanto basta ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, attenendo invece al merito la valutazione se delle disposizioni censurate possa in effetti darsi una lettura conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha non già omesso, bensì risolto con esito negativo la verifica di praticabilità di una esegesi costituzionalmente orientata della normativa denunciata, deducendo l'impraticabilità di una rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova in caso di diversa qualificazione del fatto a conclusione del giudizio abbreviato. Tanto basta ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, attenendo invece al merito la valutazione se delle disposizioni censurate possa in effetti darsi una lettura conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 521
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte