Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Potere del giudice di disporre la sospensione qualora, in esito al giudizio, ritenga di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da consentire l'accesso al beneficio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Le disposizioni censurate ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994 e n. 76 del 1993).
La richiesta di riti alternativi, categoria di cui fa parte anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa.
Lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo, in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all'imputato in cambio - tra l'altro - di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015).