Sentenza 132/2019 (ECLI:IT:COST:2019:132)
Massima numero 42128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/05/2019;  Decisione del  20/05/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42129


Titolo
Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento - Obbligo, secondo il diritto vivente, di ripetere l'assunzione della prova testimoniale laddove le parti non consentano alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese nel dibattimento - Denunciata violazione dei principi della effettività del giudizio e della ragionevole durata del processo - Prospettazione di una lettura costituzionalmente orientata - Petitum formulato in termini di irrisolta alternatività - Richiesta di improprio avallo interpretativo - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrisolta alternatività del petitum e per richiesta di improprio avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 111 Cost. - degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen., se interpretati secondo il diritto vivente nel senso che, ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze, o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo. Il giudice a quo, nel prospettare, senza farla propria, la possibilità di una diversa lettura delle disposizioni censurate, chiede alla Corte costituzionale, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente. In tal modo, egli da un lato formula un petitum in termini di irrisolta alternatività e dall'altro mira a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l'inammissibilità delle questioni. (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2013 e n. 17 del 1994; ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 del 2016, n. 33 del 2016, n. 92 del 2015, n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 del 2001 e n. 399 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 511  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 525  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 526  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte