Sentenza 132/2019 (ECLI:IT:COST:2019:132)
Massima numero 42129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/05/2019;  Decisione del  20/05/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42128


Titolo
Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento - Obbligo, secondo il diritto vivente, di ripetere l'assunzione della prova testimoniale laddove le parti non consentano alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese nel dibattimento - Auspicio che il legislatore adotti rimedi strutturali alle incongruità della disciplina censurata.

Testo

Nell'ipotesi di ripetizione dell'assunzione della prova testimoniale per il mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento, è formulato l'auspicio che il legislatore adotti rimedi strutturali in grado di ovviare alle incongruità dell'attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell'imputato. Il che potrebbe avvenire non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un'unica udienza o in udienze immediatamente consecutive; ma anche, ove ciò non sia possibile, attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola - desunta dagli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen. - dell'identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide. (Precedenti citati: ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 511  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 525  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 526  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte