Sentenza 133/2019 (ECLI:IT:COST:2019:133)
Massima numero 42493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42494


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata e non implausibile esclusione da parte del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006. L'ordinanza di rimessione ha motivatamente e non implausibilmente escluso che la destituzione del notaio possa essere sostituita dalla meno grave sanzione della sospensione in presenza delle circostanze attenuanti previste dall'art. 144 della legge n. 89 del 1913 e ciò in ragione dell'affermata specialità della disposizione censurata, che - in caso di recidiva reiterata nell'illecito disciplinato dal primo comma dello stesso art. 147 - prevede sia "sempre" applicata la destituzione.

L'astratta prospettabilità di un'interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo non inficia l'ammissibilità della questione, risultando a tal fine sufficiente che il giudice esplori la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente. Invero, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che la verifica dell'esistenza e della correttezza di interpretazioni alternative è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2017, n. 194 del 2017, n. 180 del 2017, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017, n. 111 del 2016, n. 95 del 2016, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 147  co. 2

decreto legislativo  01/08/2006  n. 249  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte