Sentenza 133/2019 (ECLI:IT:COST:2019:133)
Massima numero 42494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42493


Titolo
Professioni - Notaio - Sanzioni disciplinari - Destituzione del notaio che, già condannato per due volte alla sospensione per illecito disciplinare, incorra in una nuova violazione entro dieci anni dall'ultima - Denunciato automatismo sanzionatorio, lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, in quanto prevede che la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per uno degli illeciti disciplinari previsti dal primo comma del medesimo articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi dall'ultima violazione. La sanzione fissa della destituzione nella peculiare ipotesi prevista dalla disposizione censurata non può ritenersi manifestamente sproporzionata - in un'ottica di gradualità della risposta sanzionatoria - in quanto l'obbligatoria applicazione della massima sanzione scatta soltanto quando il notaio si sia reso responsabile, per la terza volta nell'arco di un decennio, di uno degli illeciti disciplinari previsti dal primo comma dell'art. 147 e alla specifica condizione che per i primi due egli sia stato condannato non già alla mera censura ma alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione, dimostrandosi così inadeguato rispetto agli standard richiesti da una professione destinata a garantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto, e nella quale i consociati debbono poter riporre un particolare ed elevato grado di fiducia; ciò tanto più che al notaio destituito non è precluso ottenere la riabilitazione all'esercizio della professione. Deve di conseguenza ritenersi non fondata anche la censura di violazione del diritto di difesa, giacché la dedotta impossibilità per il notaio incolpato di chiedere l'applicazione di una sanzione più adeguata al caso costituisce il mero riflesso della preclusione stabilita sul piano sostanziale. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2018, n. 268 del 2016, n. 170 del 2015, n. 112 del 2014, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 971 del 1988; sentenze n. 234 del 2015 e n. 40 del 1990, con riferimento alla specifica materia della responsabilità disciplinare dei notai).

La giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione delle pene, che considera con sfavore gli automatismi sanzionatori, in quanto normalmente inidonei ad assicurare che la pena sia commisurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità del fatto, si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., e ha come necessario referente il principio della funzione rieducativa della pena, non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 197 del 2018 e n. 281 del 2013; ordinanza n. 169 del 2013).

Le sanzioni disciplinari possono essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018).

I principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano.



Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 147  co. 2

decreto legislativo  01/08/2006  n. 249  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte