Sentenza 134/2019 (ECLI:IT:COST:2019:134)
Massima numero 42639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/05/2019;  Decisione del  07/05/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42640  42641


Titolo
Sanzioni amministrative - Norme della Regione Abruzzo - Sanzioni pecuniarie in materia di pesca - Ricorso del Governo - Denunciata genericità e indeterminatezza delle previsioni sanzionatorie in violazione del principio di legalità - Inidoneità del parametro interposto evocato - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per inidoneità del parametro interposto evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Tale disposizione, che enuncia il principio di legalità nell'ambito delle sanzioni amministrative, ha mero rango di legge ordinaria e non può essere assunta a parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale formulato con riferimento non già all'art. 117 Cost., bensì esclusivamente all'art. 25, secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2018  n. 11  art. 8  co. 

legge della Regione Abruzzo  27/04/2017  n. 28  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 1