Sentenza 134/2019 (ECLI:IT:COST:2019:134)
Massima numero 42640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/05/2019;  Decisione del  07/05/2019
Deposito del 29/05/2019; Pubblicazione in G. U. 05/06/2019
Massime associate alla pronuncia:  42639  42641


Titolo
Sanzioni amministrative - Principio di legalità - Riserva di legge, anche regionale, non assoluta - Possibile integrazione del precetto da parte di fonti di rango secondario.

Testo

Le leggi regionali che prevedano mere sanzioni amministrative ben possono rinviare - nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 23 Cost., meno stringenti di quelli di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - anche ad atti sublegislativi, ai fini dell'integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 115 del 2011).

La giurisprudenza costituzionale in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da parte di fonti di rango secondario si riferisce esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte