Sanzioni amministrative - Norme della Regione Abruzzo - Sanzioni pecuniarie in materia di pesca - Ricorso del Governo - Denunciata genericità e indeterminatezza delle previsioni sanzionatorie in violazione del principio di legalità - Insussistenza - Non fondatezza.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, il quale, sostituendo l'art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevede la sanzione da euro 100 a 500 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dal precedente art. 26 (lett. n) e la sanzione da euro 100 a 600 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata (lett. w). Le disposizioni impugnate non violano il principio di determinatezza, in quanto consentono agevolmente ai destinatari di avere contezza dei precisi contorni dei divieti sanzionati, permettendo loro di individuare - nella lettera n), tramite il rinvio all'indicato art. 26 e, nella lettera w), attraverso la considerazione dell'intero corpo della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017 - i periodi, gli orari e le acque in cui la pesca è consentita o vietata. Né la mancata emanazione dei piani di gestione e della Carta ittica regionale, cui rinvia a sua volta l'art. 26, è idonea a inficiare di per sé la legittimità costituzionale della previsione sanzionatoria impugnata. Quanto, in particolare, alla lettera w), l'agevole conoscibilità delle disposizioni implicitamente richiamate è garantita dal calendario ittico regionale, nel quale vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla disposizione impugnata, e che risulta essere stato adottato e pubblicato per l'anno 2019.
Le leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie: requisiti questi che ne condizionano la legittimità costituzionale, al cospetto del principio di determinatezza delle norme sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost.
Il principio di determinatezza, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 327 del 2008; ordinanza n. 24 del 2017).
Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018).