Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo per la dichiarazione di adottabilità di minori in condizioni di abbandono - Anticipazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore irreperibile - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento in relazione al difensore dell'imputato irreperibile nel processo penale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 143, comma 1, del d.P.R. n 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi per la dichiarazione di adottabilità di minori in condizioni di abbandono, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983. La norma censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari nega irragionevolmente il compenso al difensore d'ufficio di persona irreperibile, a differenza di quanto previsto per il processo penale. Tale disparità di trattamento è resa ancor più priva di giustificazione dall'esistenza di significativi profili di omogeneità tra i due citati processi, in relazione alla natura degli interessi in gioco e al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, e dal fatto che essa non deriva da una scelta definitiva del legislatore, ma dalla sua inerzia nell'emanare la specifica disciplina in materia, richiesta dalla stessa norma censurata.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate, seppure in un'ottica di tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 165 del 1993; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005).