Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Trasferimento nello stato patrimoniale della Regione di crediti e debiti di Finpiemonte spa, a seguito della sua cancellazione dall'albo unico degli intermediari finanziari - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2018, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 119 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva sostituzione della norma impugnata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2019 e n. 51 del 2018).