Salute (tutela della) - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari - Ricorso del Governo - Impugnazione dell'intera legge regionale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori, dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura ad essa relativa - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lett. q), e terzo, Cost., dell'intera legge reg. Puglia n. 27 del 2018. Il ricorrente, sviluppate specifiche motivazioni in ordine alle questioni riferite a ciascuna delle disposizioni censurate, si limita a censurare l'intera legge regionale in ragione del suo carattere normativo omogeneo, senza addurre ulteriori argomentazioni.
Per costante giurisprudenza costituzionale, è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure ovvero quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all'intero testo normativo sia del tutto generica. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 261 del 2017, n. 131 del 2016, n. 195 del 2015 e 64 del 2007).