Salute (tutela della) - Norme della Regione Puglia - Individuazione dei reparti degli istituti di cura cui gli operatori accedono solo se rispettosi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale - Attribuzione alla Giunta regionale delle suddetta individuazione e delle relative modalità attuative - Sanzioni amministrative per l'inosservanza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori, dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché della competenza esclusiva in materia di profilassi internazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117 commi secondo, lett. q), e terzo, Cost., degli artt. 1, comma 1, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, rispettivamente, attribuiscono alla Giunta regionale la facoltà di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale, e le demandano la definizione delle modalità attuative, prevedendo apposite sanzioni amministrative per il mancato adempimento delle prescrizioni. Le disposizioni censurate, non regolano gli obblighi vaccinali, ma possono essere ricondotte all'ambito della organizzazione sanitaria, parte integrante della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, che la Regione ha esercitato senza discostarsi dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale, non introducendo obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, non imponendo obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato. Né alcuna censura può muoversi alla determinazione di demandare a un atto amministrativo, la delibera della Giunta regionale, il compito di dettagliare le modalità di attuazione di una legge che attiene all'organizzazione sanitaria regionale. Infine, dalla riconduzione delle impugnate disposizioni all'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, deriva che la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle prescrizioni non eccede dalle competenze regionali, in virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e quello di individuare la sanzione. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 n. 54 del 2015, n. 94 del 2011, n. 371 del 2008 e n. 253 del 2006).
Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016, n. 245 e n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014).