Salute (tutela della) - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a favore delle direzioni sanitarie, di prescrivere agli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori, nonché del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, prevede che le direzioni sanitarie territoriali e ospedaliere possano prescrivere per gli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate. La norma impugnata dal Governo attribuisce alle indicate direzioni il potere, ampio e indefinito, di imporre trattamenti vaccinali né obbligatori né raccomandati dalla legislazione nazionale, invadendo un ambito inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute e attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari, a sua volta connessa al principio di eguaglianza. Né vale a delimitare tale potere la previsione delle particolari condizioni epidemiologiche o ambientali che ne giustificano l'attivazione, giacché verrebbe comunque configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti che appartengono alla competenza di altra autorità e comunque necessitano di una previsione statale.
L'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 169 del 2017).