Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della legge della Regione Puglia che prevede le modalità di finanziamento del progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon). (Classif. 111012).
Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. – dell’art. 5 della legge reg. Puglia n. 21 del 2023, che prevede le modalità di finanziamento del progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge reg. Puglia n. 34 del 2023 e dalla successiva legge reg. Puglia n. 2 del 2024, sono ritenute superate le censure di illegittimità costituzionale proposte nei confronti della norma finanziaria oggetto dell’impugnativa e che la resistente Regione ha attestato che la disposizione impugnata non ha avuto medio tempore applicazione).