Giudice rimettente - Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento a parametri attributivi di competenza esclusiva dello Stato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
La Corte dei conti è legittimata a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria di cui gli artt. 81 e 119 Cost., quali i parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato di cui all'art. 117 Cost. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione della Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, degli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017. Dalle prospettazioni del rimettente, appare evidente l'incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa - nel caso di specie di quelle contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. l e o, Cost. - sulla lesione dei princìpi della sana gestione finanziaria presidiati dall'art. 81 Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963).
La volontaria giurisdizione, anche se manca la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti, rientra nella funzione giurisdizionale. (Precedente citato: sentenza n. 129 del 1957).
Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione super partes. (Precedente citato: sentenza n. 226 del 1976).