Sentenza 138/2019 (ECLI:IT:COST:2019:138)
Massima numero 42393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/05/2019; Decisione del
07/05/2019
Deposito del 06/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Mancata vigenza delle disposizioni censurate al momento delle decisione del rimettente - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Mancata vigenza delle disposizioni censurate al momento delle decisione del rimettente - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, comma 1, primo e secondo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Le disposizioni di cui all'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti provinciali, non erano vigenti al momento in cui il giudice contabile è stato chiamato ad assumere la decisione sulle spese sottoposte a parificazione contestate nel giudizio a quo, in quanto abrogate da disposizioni imperative e inderogabili, ascrivibili alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile". L'unica fonte normativa vigente era il contratto collettivo provinciale, che è stato, però, disapplicato dal rimettente per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Le restanti disposizioni censurate, invece, trovando applicazione a far data dal 1° giugno 2018, non sono in grado di condizionare direttamente la decisione del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, comma 1, primo e secondo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Le disposizioni di cui all'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti provinciali, non erano vigenti al momento in cui il giudice contabile è stato chiamato ad assumere la decisione sulle spese sottoposte a parificazione contestate nel giudizio a quo, in quanto abrogate da disposizioni imperative e inderogabili, ascrivibili alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile". L'unica fonte normativa vigente era il contratto collettivo provinciale, che è stato, però, disapplicato dal rimettente per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Le restanti disposizioni censurate, invece, trovando applicazione a far data dal 1° giugno 2018, non sono in grado di condizionare direttamente la decisione del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
23/04/1992
n. 10
art. 28
co.
legge della Provincia autonoma di Bolzano
06/07/2017
n. 9
art. 1
co. 1
legge della Provincia autonoma di Bolzano
09/02/2018
n. 1
art. 3
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
18/12/2017
n. 11
art. 4
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
18/12/2017
n. 11
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 7
co. 5