Sentenza 138/2019 (ECLI:IT:COST:2019:138)
Massima numero 42395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/05/2019; Decisione del
07/05/2019
Deposito del 06/06/2019; Pubblicazione in G. U. 12/06/2019
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Non attinenza delle disposizioni censurate alla copertura legislativa delle spese contestate - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Non attinenza delle disposizioni censurate alla copertura legislativa delle spese contestate - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015 e dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, in quanto prevedono lo scaglionamento nel tempo di una disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità di funzione e di coordinamento in assegno personale pensionabile. Le norme censurate non attengono alla copertura legislativa delle spese contestate.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015 e dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, in quanto prevedono lo scaglionamento nel tempo di una disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità di funzione e di coordinamento in assegno personale pensionabile. Le norme censurate non attengono alla copertura legislativa delle spese contestate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
19/05/2015
n. 6
art. 47
co.
legge della Provincia autonoma di Bolzano
25/09/2015
n. 11
art. 14
co. 6
legge della Provincia autonoma di Bolzano
18/10/2016
n. 21
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte